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Autocertificazioni
Le autocertificazioni sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 2 e 46 del D.P.R. 445/2000. Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni. La firma non deve essere autenticata.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) e nessun costo. I dati oggetto di certificazione che possono anche essere autocertificati, cioè sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma, sono:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe;
- coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti,qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente,qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizi;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
Accettare l'autocertificazione è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per le imprese esercenti pubblici servizi.
Si ricorda, comunque, che il cittadino può rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai, avvocati che accettino di riceverle (art. 2 D.P.R. 445/2000) e che potranno poi verificarle d'ufficio e senza spese direttamente con l'Ente certificatore.
Cambio di residenza (Iscrizioni anagrafiche)
È la dichiarazione con la quale si afferma di avere la dimora abituale nel Comune di Terruggia a un determinato indirizzo, provenendo da altro Comune o dall'estero.
Documentazione necessaria (italiani e stranieri)
I documenti necessari sono:
- modulo ministeriale per la dichiarazione compilato correttamente e sottoscritto dai soggetti maggiorenni che trasferiscono la residenza (reperibile a fondo pagina);
- documento d'identità in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti che trasferiscono la residenza che, se maggiorenni, devono sottoscrivere la dichiarazione;
- dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare;
- indirizzo esatto con numero civico;
- fotocopie delle patenti e dati dei veicoli intestati di chi cambia residenza;
- titolo attestante legittima disponibilità dell'immobile.
Per i cittadini extracomunitari occorre produrre anche:
- passaporto o carta d'identità in corso di validità;
- permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati comprovante lo stato civile e la composizione della famiglia.
Per i cittadini comunitari occorre produrre anche:
- documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 30/2007 (qualità di lavoratore autonomo o subordinato, qualità di benestante, studente, religioso, etc. ovvero di familiare di soggetto comunitario già titolare di attestazione);
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati o apostillati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
Modalità di accesso
La modulistica si può ritirare allo sportello anagrafico o scaricare in fondo a questa pagina. La documentazione completa andrà poi presentata in una delle seguenti modalità:
- allo sportello del Municipio (via Guglielmo Marconi 9, 15030, Terruggia, AL);
- per raccomandata;
- per posta elettronica certificata (PEC) - terruggia@pec.comune.terruggia.al.it;
- a mezzo fax 0142 401471.
Tempi di rilascio
Iscrizione preliminare entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione.
Definizione del procedimento
Entro 45 giorni dalla ricezione della dichiarazione, prorogabili motivatamente per altri 45 giorni in caso di un primo esito negativo della verifica anagrafica condotta sulla dichiarazione, segnalato a mezzo comunicazione art.10 bis L. 241/90.
Costo
Nessuno
Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2024, 08:56